Secondo la Cassazione – che conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa inflitto al direttore di una catena di supermercati sorpreso attraverso controlli occulti a prelevare merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati – «sono legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative che operano in maniera occulta come normali clienti e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo».
La sentenza
Per la Suprema Corte (sentenza 23303/10) «rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipedenti, già commesse o in corso di esecuzione». L’episodio risale al 1998: il licenziamento era stato confermato dalla Corte d’Appello di Messina nel marzo 2007.
L’interessato ha cercato di sostenere l’illegittimità dell’utilizzo di “007” in borghese in violazione, a suo dire, dell’art. 2 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli occulti sui dipendenti. La società si era accorta che stavano accadendo alcuni fatti illeciti e aveva assoldato agenti di una agenzia di vigilanza che agivano in borghese confusi con la normale clientela. I controlli avevano dimostrato che G. prelevava merce dagli scaffali con gli scontrini riciclati. Ma erano controlli leciti: «le norme poste dagli art. 2 e 3 della legge 300 del 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda, non escludono il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalle modalità del controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all’art. 4 della legge del 1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza». Senza contare che «la posizione di prestigio del dipendente (direttore del supermercato) all’interno della struttura commerciale, avrebbe dovuto costituire esempio di correttezza e professionalità per i dipendenti a lui gerarchicamente subordinati».
Fonte: La Stampa
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