Il tema della riforma della Giustizia continua ad essere di grande attualità, essendo palese la necessità di interventi per renderla efficiente e perché, allo stato, nonostante le molte parole nulla sembra essere stato fatto in concreto. Tra i molti argomenti si torna a parlare delle registrazioni telefoniche; sull’argomento mi pare che debbano essere fuori discussione alcuni punti, mentre altri debbano essere oggetto di approfondimento nel tentativo di trovare valide soluzioni. E’ innanzitutto certo che le registrazioni telefoniche costituiscano valido e insostituibile mezzo per la lotta contro il crimine e che, pertanto, sia pur nei limiti posti dalla legge per quanto concerne i reati per cui ammetterle ( art. 266 C.P.P.) e l’autorità che deve autorizzarle (art. 267 C.P.P. ), devono essere consentite, mentre, al contempo, deve essere punito ogni abuso, cioè l’effettuazione di registrazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 617 C. P.).
L’art. 15 della Costituzione sancisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenite soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
E’ del pari certo che, per il disposto dell’art. 684 C.P., costituisce reato (sia pure di natura contravvenzionale) la pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione e non v’è dubbio che le registrazioni telefoniche, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, costituiscano atto di procedimento penale di cui, ai sensi dell’art. 114 C.P.P. è vietata la pubblicazione, quanto meno sino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero sino al termine dell’udienza preliminare. Tali essendo le norme cui deve farsi riferimento per giudicare sulla legittimità della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, risulta palese che esse sono stata frequentemente violate La violazioni delle citate norme può comportare non solo un danno in ordine all’efficacia e il corretto svolgimento delle indagini giudiziarie, ma altresì, frequentemente, una violazione del diritto alla privacy dei soggetti intercettati e, talora, avere anche conseguenze su vicende socio-politiche ( basti ricordare il caso Mastella che ebbe riflessi sulla crisi del governo Prodi). Il rispetto e la repressione della violazione delle normativa vigente dovrebbe pertanto imporsi. Per contro si assiste a frequenti violazioni di tale normativa senza che trovino applicazione le norme che prevedono la punizione di tali comportamenti , pur integrando essi reato perseguibile di ufficio.
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