Registrare e diffondere le conversazioni dei colleghi di lavoro a loro insaputa rappresenta un comportamento punibile con il licenziamento. E’ questo ciò che è emerso dalla sentenza n. 26143 del 21 novembre 2013 della Corte di Cassazione. La stessa chiama in ballo la violazione del diritto alla riservatezza.
Così la sezione Lavoro della Cassazione ha confermato il licenziamento ai danni di un medico dall’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino che aveva impugnato lo scioglimento del contratto di lavoro intimatogli nel 2008 per la grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione venutasi a creare all’interno della “equipe” medica di chirurgia plastica dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi a loro insaputa, in violazione del loro diritto di riservatezza, per poi utilizzarli in sede giudiziaria.
Prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Torino, hanno confermato il licenziamento, affermando che la condotta tenuta dall’uomo integrava “gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario con la parte datoriale”.
Il dipendente, quindi, aveva presentato ricorso in Cassazione, che però ha confermato le motivazioni dei giudici di merito. Le risultanze processuali hanno dato conto di un “comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing rivelatasi, tra l’altro, infondata”. Da ciò é conseguito “un clima di mancanza di fiducia – conclude la Corte – indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario” tra il dipendente e l’azienda.
Fermo restando che il principio sancito dalla Suprema Corte in ambito sanitario sia applicabile a tutti gli ambiti di lavoro, sarebbe opportuno controllare periodicamente che non siano utilizzati strumenti di sorveglianza nascosta all’interno di aziende e luoghi pubblici. Questo si rende necessario sia per tutelare i lavoratori che in buona fede si scambiano informazioni di carattere personale che per evitare la fuoriuscita di dati riservati inerenti all’attività. Come è noto l’attuazione di periodiche bonifiche ambientali porta alla scoperta di microcamere nascoste negli angoli più reconditi, impossibili da scovare ad occhio nudo. Quindi i rilevatori di microspie più all’avanguardia salvaguardano le informazioni riservate ed i lavoratori stessi.